Sentenza n. 86 del 1989

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SENTENZA N.86

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1988 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.1-L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, limita, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, il diritto alle indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato entro il numero delle giornate di lavoro per le quali vi sia stata iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi elenchi nominativi con un minimo di 51 presenze.

1.2-Ad avviso del giudice a quo resterebbe così escluso ogni diritto alla corresponsione dell'indennità nei confronti del lavoratore che-pur non iscritto per l'anno precedente -abbia acquisito la qualità di bracciante agricolo (51 giornate lavorative) nell'anno di insorgenza della malattia.

Tutto ciò - sempre ad avviso del remittente - postulerebbe un’evidente irrazionalità, ex art. 3 della Costituzione, restando violato in conseguenza anche il successivo art. 38, secondo comma: i benefici verrebbero a restare ancorati, infatti, a situazioni verificatesi nell'anno solare precedente, senza che possa darsi rilievo al titolo per la spettanza, conseguito invece proprio nell'anno in cui la malattia sia insorta.

2. - La questione non é fondata, nei sensi di cui in appresso.

L'ordinanza di remissione muove dall'assunto che la norma impugnata abbia integralmente sostituito l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), là dove (quarto comma) <é, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato... che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi>.

Orbene, si é più sopra chiarito che la disposizione impugnata é meramente intesa a limitare il numero delle giornate indennizzabili: rimane pienamente in vigore, tuttavia, la precedente normativa, inerente alla cosiddetta certificazione provvisoria, relativa all'anno in corso cioè, dell'attività lavorativa prestata. A ciò avvalorano, in fattispecie, le considerazioni svolte dalla difesa dello stesso I.N.P.S, conformemente, del resto, a tutto il comportamento coerentemente adottato dall'Istituto in termini generali: diritto alle prestazioni in base al certificato d'urgenza (art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946 cit.), rilasciato dalla sezione di collocamento competente per territorio ed attestante il compimento del prescritto numero di giornate nell'anno di insorgenza dell'evento morboso (cfr., circolare n. 134420 A.G.O./157 del 16 luglio 1984).

In definitiva, non sussiste alcun dubbio sulla legittimità costituzionale, come enunciato, invece, dall'ordinanza di re missione: l'esame del merito della causa originaria va condotto nei termini di un'indagine sul possesso o meno, da parte dell'interessato, di un valido certificato provvisorio comprovante - come in astratto indicato - il titolo alle indennità di malattia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 03/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE