ORDINANZA N.66
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Edilmida in liquidazione e l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione della Società Edilmida e del Monte dei Paschi di Siena - esattore del Comune di Roma - nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 (R.O. n. 279/1988) in causa tra la S.p.a. Edilmida in liquidazione, l'Intendenza di Finanza di Roma e l'Esattoria del Comune di Roma gestita dal Monte dei Paschi di Siena, avente ad oggetto opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del 9 ottobre 1984 per debito di imposta che, invece, la Commissione tributaria di primo grado aveva dichiarato insussistente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede l'automatica dichiarazione di fallimento anche per il caso di mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo in via provvisoria per la pendenza di ricorsi alle Commissioni tributarie; che sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione in quanto sarebbero irrazionalmente sottoposte a fallimento fiscale situazioni diversificate quali quelle inerenti rispettivamente a crediti tributari definitivi e crediti tributari provvisori ed incerti;
b) l'art. 24 della Costituzione in quanto all'imprenditore moroso sarebbe impedito di dimostrare, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'insussistenza del credito tributario accertato;
che nel giudizio si sono costituite la Società Edilmida a r.l. la quale ha concluso per la declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata e l’Esattoria comunale di Roma la quale, invece, ha concluso per l’infondatezza della questione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o, quanto meno, per la manifesta infondatezza della questione;
considerato che gli accertamenti sui tributi addebitati al ricorrente sono stati annullati dalla Commissione Tributaria di primo grado anteriormente (5 ottobre 1983) alla dichiarazione di fallimento c.d. fiscale (10 maggio 1984) e la decisione e stata, poi, confermata dalla Commissione di secondo grado;
che, pertanto, al momento della dichiarazione di fallimento, così come al momento della proposizione dell'incidente di costituzionalità, non sussisteva la morosità del contribuente che é il presupposto della dichiarazione del fallimento fiscale, ma era addirittura in corso lo sgravio delle frazioni di imposte che erano state iscritte provvisoriamente a ruolo (artt. 15 e 40 d.P.R. n. 602/1973) che, pertanto, la questione sollevata nel giudizio a quo non é assolutamente rilevante e va dichiarata la sua manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.
Depositata in cancelleria il 23/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE