ORDINANZA N.60
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Banca Popolare di Novara contro la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione della Banca Popolare di Novara e della Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBACISL di Asti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 25 maggio 1987 (pervenuta il 31 marzo 1988; R.O. n. 165/1988) in causa tra Banca Popolare di Novara e Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti, avente ad oggetto impugnazione di trasferimento di dirigente sindacale senza l'autorizzazione della organizzazione sindacale di appartenenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non limita il numero dei dirigenti sindacali aziendali il cui trasferimento e subordinato al nullaosta delle organizzazioni sindacali di appartenenza;
che sarebbe violato l'art. 41 della Costituzione che garantisce all'imprenditore la liberta di iniziativa economica;
che si sono costituite nel giudizio la Banca Popolare di Novara la quale, in via principale, ha concluso per l'infondatezza della questione trovando applicazione il limite stabilito dall'art. 23 della stessa legge n. 300 del 1970 e, in via subordinata, per l’accoglimento, e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi FIBA- CISL di Asti che ha concluso per l’infondatezza della questione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità e, in via gradata, per l'infondatezza della questione;
considerato che la Corte remittente non ha accertato in concreto il numero dei dirigenti della rappresentanza sindacale della succursale di Asti;
che, pertanto, la questione sollevata é priva di riscontri obiettivi ed e puramente astratta onde non e stato effettuato il giudizio di rilevanza nel giudizio incidentale di costituzionalità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.
Depositata in cancelleria il 23/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE