ORDINANZA N.45
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Immobiliare Belvedere Santachiara contro l'Ufficio del Registro di Pinerolo, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a s.s. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Eredi Campidonico contro l'Ufficio del Registro di Pinerolo, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a s.s. dell'anno 1988;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1986 (R.O. nn. 430 e 431 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo, sui ricorsi proposti, rispettivamente, da S. p.a. Immobiliare Belvedere Santachiara e S. p.a. Eredi Campidonico contro Ufficio del Registro di Pinerolo, ha sollevato questione di legittimita costituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost., dell'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui dispone la tassazione con imposta proporzionale delle delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;
che, come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte (n. 156 del 1987), e stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale all'art. 4 della Tariffa ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni;
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi e controversia pendente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;
che, pertanto, la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/02/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE