ORDINANZA N.35
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), e 9, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (<Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti>) , e dell'art. 'art . 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (<Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti>), come modificato dall'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Laurencic La Rosa Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 il Pretore di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello stesso Istituto, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;
che secondo il giudice a quo nessuna delle decisioni rese in materia dalla Corte costituzionale avrebbe preso in esame in modo specifico l'ipotesi considerata con la conseguenza della permanente vigenza delle norme impugnate.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 <per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute manifestamente incompatibili con il principio generale d'eguaglianza>;
che, conseguentemente, e venuta meno ogni preclusione all'integrazione al minimo nelle ipotesi, contemplate dalla citata norma, di contitolarità di più pensioni allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito (fatto salvo il limite temporale segnato dal 10 ottobre 1983, data d 'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638);
che le altre disposizioni richiamate dal giudice a quo risultano denunziate sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto d'integrazione posto dal citato art. 2, onde il riferimento ad esse e strumentale rispetto alla censura prospettata, la quale direttamente concerne tale ultima norma;
che, pertanto, la questione, anche a prescindere dall'omessa motivazione circa la rilevanza, e inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (<<Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti>>) -in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (<Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti>), come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962-gia dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO- Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 02/02/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE