ORDINANZA N.12
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA,Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo del l'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Grienti Carmelina ed altro, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1a s.s. dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo del l'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68)- nella parte in cui non prevedono che l'autore dell'abuso edilizio, che non sia più proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario;
che, in particolare, il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato: a) sotto il profilo d'una irrazionale diversità di trattamento fra l'ipotesi dell'autore dell'abuso edilizio che abbia donato (o abbia, comunque, ceduto) l'immobile a terzi, il quale non può godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario (o, comunque, del cessionario) e l'ipotesi del comproprietario che (in base alla norma introdotta dall'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68) può invece godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte di uno dei comproprietari; b) sotto il profilo d'una irrazionale disparità di trattamento fra il soggetto che abbia realizzato un immobile abusivo e l'abbia poi ceduto ad altri ed il soggetto che, nella stessa epoca, abbia realizzato un immobile, in violazione della medesima normativa, senza tuttavia cederne la proprietà, avendo cosi la possibilità, a differenza del primo, di beneficiare dell'estinzione del reato; c) sotto il profilo d'una irrazionale disparità di trattamento fra chi abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima del conseguimento della sanatoria e chi l'abbia donato dopo, perché solo il primo potrebbe godere della riduzione dell'ammontare dell'oblazione prevista per l'ipotesi di opera abusiva eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente;
che nel giudizio e intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
Considerato, per quanto concerne il profilo riportato sub a)-asserita disparità di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto l'immobile e comproprietario dello stesso-che il differente trattamento non appare manifestamente irrazionale e, comunque, non viola il principio di uguaglianza trattandosi di situazioni diverse, in quanto non sono identici il caso dei comproprietari attuali, per i quali soltanto il legislatore ha eccezionalmente ritenuto d'estendere l'estinzione del reato (a seguito del pagamento dell'oblazione effettuato anche da chi eventualmente non sia stato compartecipe nel reato stesso) ed il caso di chi attualmente non é più proprietario e che quindi si varrebbe di un'estinzione del reato a seguito del pagamento effettuato da un terzo che e l'unico titolare del bene e, di regola, non compartecipe nel reato medesimo;
che, per quanto concerne il profilo sub b) - asserita disparità di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto l'immobile ed autore del medesimo illecito che non l'abbia ceduto, il quale soltanto potrebbe beneficiare dell'estinzione del reato-tale profilo e palesemente infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto l'immobile ha sempre la possibilità di chiedere il condono e di versare l'importo dell'oblazione, beneficiando in tal modo dell'estinzione del reato;
che, per quanto concerne il profilo sub c) - asserita disparità di trattamento a seconda che l'autore dell'illecito abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima o dopo il conseguimento della sanatoria, potendosi solo nel primo caso applicare le riduzioni previste dalla legge-anche questo profilo e manifestamente infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria non perde certamente il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'oblazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE