ORDINANZA N.9
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della l. 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente <Ferrovie dello Stato>), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta il 20 giugno 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro, e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente <Ferrovie dello Stato>), che attribuisce le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 268 del 1987 ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 1. 17 maggio 1985 n. 210 (allora sollevata anche sotto altri profili e parametri);
che pertanto, non sussistendo validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dal T.A.R. Toscana.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente <Ferrovie dello Stato>), sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.
Francesco SAJA – Giovanni CONSO - Ettore GALLO- Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE