Ordinanza n. 7 del 1989

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ORDINANZA N.7

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge l9 aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato); dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e 73 comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, <

Considerato che identica questione, che si incentra sulla legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilita a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, e già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988 - sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti ;

che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

Francesco SAJA -  Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI

Depositata in cancelleria il 18/01/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE