ORDINANZA N. 6
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma primo, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Orberti Iole contro il Ministero del Tesoro - Direzione generale degli Istituti di Previdenza - iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 (R.O. n. 251 del 1988) la Corte dei conti sul ricorso proposto da Oberti Iole contro il Ministero del tesoro - Direzione generale Istituti di previdenza (C.P.D.E.L.), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto non prevede l'ammissibilità a riscatto degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di specializzazione, sempreché il titolo conseguito sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto;
che ad avviso del giudice a quo "l'art.69 non prevede in alcun modo il riscatto dei corsi di specializzazione, oltre a quello degli anni dei corsi di laurea". Infatti "i corsi equiparati possono essere riscattati in quanto il titolo consegua alla frequenza ed al superamento di un corso superiore in disciplina per la quale la laurea non è prevista e che quindi sostituisca questa, o anche in quei casi nei quali, per certe discipline in alcune università, esisteva un corso di laurea e in altri corsi di minore durata, ma che davano comunque titolo al rilascio di un diploma di studi superiori";
Considerato che la Corte con sent n. 1016 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte dei conti;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 69 primo comma del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), già dichiarato illegittimo, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE – Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE