Ordinanza n. 3 del 1989

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ORDINANZA N.3

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, co. nono, del D.P.R. 15.6.59. n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 12 della l. 10.2.82, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27.11.1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 15.12.87 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto dalla s.n.c. SMAL-BO contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 prima s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 15 dicembre 1987, il Pretore di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, co. nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il Pretore, il citato comma nono dell'articolo impugnato configurerebbe <una sorta di responsabilità oggettiva concursuale>, mentre nel sistema la responsabilità per fatto altrui e limitata all'ambito del vincolo di solidarietà (vedi art.li 3, 5 e 6 della l. n. 689 del 1981), in guisa che il pagamento del dovuto da parte di taluno dei coobbligati (come nella specie) estingue l'intera obbligazione nei confronti di tutti;

che nella specie, invece, sia il proprietario che il conducente del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente, dovrebbero-secondo l'ordinanza-rispondere ciascuno nella stessa misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri;

che, ciò precisato, sembra al giudice irragionevole il divieto di accertamento delle singole responsabilità quando, a norma della citata legge n. 689 del 1981, la responsabilità dei concorrenti nel fatto illecito dev'essere sempre provata, e anche per violazioni più gravi;

che una siffatta situazione determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato fra le due identiche posizioni con conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la sollevata questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il giudice <<a quo> non ha tenuto conto che il vincolo di solidarietà esisteva soltanto nel comma settimo dell'art. 12 della proposta di legge n. 299, d'iniziativa parlamentare, presentata alla Camera il 10 luglio 1979, il quale effettivamente recitava: <Sono responsabili in solido con il conducente il proprietario del veicolo, nonché il committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo;

che, però, a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, il testo definitivo della legge approvata é stato significativamente mutato in quello attualmente impugnato, dove vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario del veicolo ed eventualmente del committente, sì da doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi obblighi di comportamento che si sostanziano - specie per il proprietario del veicolo - in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso;

che, perciò, i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), cosi come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e dell’1. 27 novembre 1980 n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

 

Francesco SAJA, Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/01/89.

 

Francesco SAJA, Presidente

Ettore GALLO, Relatore