ORDINANZA N.1161
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la S.p.a Litografica Fornaroli, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/I ss. dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro la S.p.a. Litografica Fornaroli, diretto ad ottenere il pagamento del trattamento economico di malattia non corrispostogli perché assente alla visita medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ove sia interpretato nel senso di far discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore sia assente alla visita di controllo domiciliare e non invece dall'accertamento dell'inesistenza della malattia medesima;
che ha rilevato la violazione degli art. 2, 13, 32, 36 e 38 Cost. perché il controllo si risolve in una pesante compromissione della libertà del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e del proprio spazio vitale, con conseguente vanificazione del trattamento assicurativo-previdenziale e della garanzia di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;
considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988
);che non si rinvengono ragioni nuove e diverse per una differente decisione;
che, pertanto, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata;