ORDINANZA N.1160
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/I ss. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della indennità premio servizio nonostante le dimissioni intervenute soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8 marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un anno di iscrizione all'apposito fondo;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente illegittima;
che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, siccome la detta norma e ormai espunta dall'ordinamento giuridico.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.