ORDINANZA N.1159
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria Marcella contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/I ss. dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del 1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M., diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione operata ai danni della donna lavoratrice coniugata , con prole minore, rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione dei principi di parità di diritti fra tutti i cittadini e in specie tra coniugi, nonché tra lavoratori di entrambi i sessi;
considerato che la questione è stata già ritenuta fondata da questa Corte (sent. n. 365 del 1988);
che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata è stata espunta dall'ordinamento giuridico;
che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.