ORDINANZA N.1158
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc. civ., promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal Pretore di Mineo il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di Trieste il 12 gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183, 244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle G.U. della Repubblica nn. 20 e 23/I ss. dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg Eleonora nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni contro il Ministero delle Finanze, e Ufficio II.DD. di Caltagirone, avente ad oggetto il pagamento di imposte relative all'anno 1979, iscritte a ruolo nonostante il ricorso alla Commissione Tributaria e la sospensione della loro riscossione coattiva, dopo avere sospeso l'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui vietano al giudice, investito della opposizione all'esecuzione proposta dal debitore della imposta, di sospendere l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione e, nel merito, per la sua infondatezza;
che il Pretore di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12 gennaio ed il 9 febbraio 1987, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale anche egli dopo avere ordinato la sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo che era stato impugnato l'accertamento;
che la parte costituita ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione;
considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento per l'evidente connessione;
che le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici remittenti esaurito il loro potere (Ordd. nn. 426 del 1987; 142 del 1988 e 916 del 1988).
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.