ORDINANZA N.1157
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Scorza Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/I ss. dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Scorza Mario e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 1987 (R.O. n. 173/1988), emessa nel procedimento vertente tra Scorza Mario e l'INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per il rapporto di lavoro part-time iniziato nel 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1, legge 30 dicembre 1980, n. 895; 1, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, i quali non consentono che il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi per prestazioni lavorative a tempo pieno, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro;
che è dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto, determinandosi un uguale trattamento per situazioni oggettivamente differenziate in ragione della diversa durata della prestazione, consegue irrazionalmente una disparità di trattamento per i datori di lavoro che subiscono oneri economici sproporzionati rispetto al valore economico della attività dedotta in contratto;
che nel giudizio si sono costituiti: la parte privata, che ha concluso per l'accoglimento della questione; l'INPS, che ha concluso, invece, per la sua infondatezza; mentre, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la sua inammissibilità o, quanto meno, per la sua infondatezza;
considerato che della questione è stata già dichiarata la manifesta infondatezza con ordinanza n. 835 del 1988;
che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una diversa decisione;
che la stessa la nuova disciplina di cui alla legge n. 863 del 1984 è confermativa dei principi posti a base della precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.