ORDINANZA N.1156
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/I ss. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 -R.O. n. 117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non proporzionata alla quantità di lavoro prestato;
che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;
che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che possano fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.