Ordinanza n.1155 del 1988

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ORDINANZA N.1155

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri contro Piroli Maria ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I ss. dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri e di Piroli Maria ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di Cassazione, nel procedimento promosso da Piroli Maria ed altri lavoratori stagionali, con rapporto cessato nel 1982, contro le Terme di Salsomaggiore s.p.a. ed altri, diretto ad ottenere il pagamento dei centosettantacinque punti di contingenza maturati nel periodo 1° febbraio 1977-31 dicembre 1982, con ordinanza dell'11 marzo 1987 (R.O. n. 108/1988), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza congelati viene scaglionato nel tempo, e i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo determinato, i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto entro il periodo 31 maggio 1982-31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985 e per la mancata proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e retribuzione dovuta;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno concluso perché la questione sollevata sia dichiarata infondata;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso anche essa per la infondatezza della questione;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 83 del 1988, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 5, legge 29 maggio 1982, n. 297, ora nuovamente sollevata, sia pure sotto altri profili;

che, per tutti i rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1986, i punti di contingenza già congelati sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto;

che gli scompensi e gli inconvenienti eventualmente connessi all attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di previsione anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei e, dall'altro, come già osservato con la sentenza suddetta, non assumono rilievo dirimente della sancita legittimità costituzionale delle norme medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, a prescindere dalla considerazione che il giudice a quo ha sancito la spettanza ai ricorrenti di tutti i 175 punti di contingenza da essi domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro stagionale e di carattere temporaneo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, con riferimento agli art. 3 e 36 Cost., dalla Corte di Cassazione con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.