ORDINANZA N.1154
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Foti Antonio e Porzio Francesca, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/I ss. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rizzoli Anna e Bosia Claudio, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/I ss. dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Milano con ordinanza emessa il 7 settembre 1987 (R.O. n. 79/1988) nella causa tra Rizzoli Anna e Bosia Claudio, per il rilascio dell'immobile condotto in locazione dal Bosia, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni degli art. 10 e 14 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 in materia di sfratti nonché disposizioni processuali per la edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilita della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della data surricordata rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;
considerato che nelle more del giudizio è stato emanato il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha sospeso fino al 30 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione nei comuni di cui allo art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, tra i quali e da annoverarsi Milano;
che, pertanto, deve essere effettuato dal giudice a quo un nuovo esame della questione di legittimità costituzionale sollevata, alla stregua della nuova normativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.