ORDINANZA N.1152
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Dona Ornote ed altro e l'Ufficio del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/I ss. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da Dona Ornote e Boscolo Ines <Berto> contro l'Ufficio del Registro di Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. l31 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per la manifesta infondatezza;
considerato che il giudice a quo ha sollevato l'incidente di costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142 del 1988; 550 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.