SENTENZA N.1149
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 (<Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale>), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia-Sezione di Catania-sul ricorso proposto da Rizzi Elena ed altri contro la Regione Sicilia ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Rizzi Elena ed altri nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Francesco Tinaglia per Rizzi Elena ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per la Regione Sicilia.
Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, sia illegittimo, perché in contrasto con l'art 3, primo comma, Cost. La norma impugnata non prevede la corresponsione dell'indennità da essa disciplinata al personale statale degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione in servizio in Sicilia, il quale svolge anche funzioni di competenza regionale; essa porrebbe in essere un trattamento differenziato, privo di giustificazione, fra dipendenti in servizio presso i Provveditorati agli studi, giacché quelli appartenenti ai ruoli statali godono di un trattamento economico meno favorevole di quello attribuito ai dipendenti regionali o ai dipendenti statali in posizione di comando presso la Regione.
2. - La questione non è fondata.
E' da rilevare innanzi tutto che-come ha posto in luce nel suo atto di intervento il Presidente della Regione siciliana -la corresponsione di un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (art. 2); peraltro tale corresponsione cesso con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'art. 2, istituì l'assegno perequativo pensionabile e stabilì l'onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale.
Finalità della norma fu la razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali con la eliminazione delle notevoli disparità esistenti fra le varie categorie di tali dipendenti.
Questa Corte (cfr.. da ultimo ord. 19 gennaio 1988, n. 9) ha ritenuto che la omogeneizzazione, così realizzata, dei trattamenti retributivi nel settore dell'impiego statale, estesa da successive leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribadita con la l. 29 marzo 1983, n. 93, costituisce un punto fermo della normativa in materia che non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., ma è sicuramente conforme ad esso, essendone anzi svolgimento e attuazione.
3. - La corresponsione di un'indennità (pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica) è prevista per i dipendenti statali, in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale siciliana, in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto. Tale indennità, stabilita dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (art. 55), riguarda, alla stregua della ricostruzione compiùta dallo stesso giudice a quo, personale statale in posizione di comando in attesa di essere trasferito nei ruoli della Regione.
In proposito rileva esattamente la Regione che la corresponsione dell'emolumento realizza l'anticipazione del trattamento che spetterà al dipendente a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali ed e connessa alla peculiarità della posizione di comando derivante dalle norme di attuazione dello statuto. Tale posizione si concreta, infatti, nel sostanziale <passaggio a disposizione> del personale interessato, con il conseguente onere del trattamento economico a carico della regione, che si avvale delle prestazioni di quel personale ancor prima della definizione delle procedure di trasferimento e di inquadramento.
Nel riferirsi a tale ben delimitata categoria, la norma non appare irragionevole, in quanto concerne un gruppo di impiegati nettamente differenziato rispetto al personale statale <codipendente>, al quale appartengono i ricorrenti nel giudizio a quo.
Quest'ultima categoria e costituita da soggetti che sono inseriti nei ruoli statali e che sono destinati a permanervi; tale appartenenza attuale e futura li differenzia dal personale in via di transizione alla Regione, al quale si riferisce l'art. 55 l.r. n. 145 del 1980.
La persistente statalità del rapporto di impiego sottrae alla potestà normativa della regione il regime di quel personale, trattandosi di materia estranea alle attribuzioni regionali; ne vale ad alterare l'anzidetta estraneità l'<avvalimento> anche da parte della Regione per realizzare i compiti ad essa trasferiti con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.
Non sussiste, dunque, omogeneità delle situazioni poste a raffronto e, conseguentemente, la lamentata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (<Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale>), questione proposta con l'ordinanza 9 giugno 1987 (R.O. n. 250 del 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PECSTAORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.