SENTENZA N.1148
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. Reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 (<Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale>); dell'art. 1 della l. Reg. Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45 (<Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale>); dell'art. 1 della l. Reg. Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254 (<Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale>); dell'art. 27 della l. Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 (<Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale>) e dell'art. 10, primo comma, della l. Reg. Sicilia 4 giugno 1970, n. 5 (<Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione>) promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia-Sezione di Catania-nel ricorso proposto da Paolini Paolo contro l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 a S.S. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per la Regione Sicilia.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l.r. 23 marzo 1971, n. 7; dell'art. 1 della l.r. 7 dicembre 1973, n. 45; dell'art. 1 della l.r. 28 dicembre 1979, n. 254; dell'art. 27 della l.r. 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 10, comma primo, della l.r. 4 giugno 1970, n. 5 sotto il profilo che essi, regolando il trattamento economico dei dipendenti regionali con funzioni dirigenziali, contrasterebbero: a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non stabiliscono un trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti regionali che reggano ad interim contemporaneamente più Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici, rispetto al personale con la medesima qualifica che regga un solo ufficio; b) con l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono per i dipendenti regionali su detti, che reggano ad interim più uffici, un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello previsto per talune categorie di personale dello Stato in caso di reggenza ad interim di più uffici.
2. - In ordine a tali profili d'illegittimità costituzionale, va considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale con le quali si richiedano sentenze additive che comportino scelte discrezionali (cfr. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 782; 7 luglio 1988, n. 795; 10 dicembre 1987, n. 571; 23 aprile 1986, n. 109) o senza che il giudice a quo indichi con esattezza la soluzione da adottare (Corte cost. 22 aprile 1986, n. 105).
Va considerato inoltre che, nel rispetto dell'art. 36 Cost, rientrano nella discrezionalità legislativa sia la previsione di trattamenti economici globali e onnicomprensivi, sia la previsione di forme di retribuzione aggiuntive-nonché la determinazione della loro misura-anche in relazione a particolari situazioni (come la reggenza di un ufficio) inerenti al rapporto di pubblico impiego.
Nel caso di specie il giudice a quo-deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate <in quanto non prevedono un trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici>-chiede una sentenza additiva che integri la retribuzione prevista dalle norme impugnate con un'indennità di ammontare non precisato, né precisabile con riferimento ad indennità previste per i dipendenti statali, le quali s'inquadrano in assetti retributivi non comparabili con quello dei dipendenti regionali (Corte cost. n. 12 del 12 febbraio 1980).
Ne deriva che la questione sollevata, risolvendosi nella richiesta di una sentenza additiva, senza la prospettazione della soluzione da adottare e per di più in materia riservata alla discrezionalità legislativa, deve essere dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 28 dicembre 1979, n. 254 (Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 27 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) e dell'art. 10, comma primo, della l. reg. siciliana 4 giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.