ORDINANZA N.1139
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Cattano Clara ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), recante, in apposita tabella, l><Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali>, nella parte in cui, relativamente agli assistenti sociali, mentre equipara fra loro quelli con otto anni di servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e parastatale, prevede invece, per quelli provenienti dagli enti locali, che debbono possedere la qualifica di assistente sociale capo;
Considerato che questa Corte, decidendo su analoghe censure sollevate con precedenti ordinanze dal medesimo T.A.R., ha, con la sentenza n. 827 del 1988, dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, <nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza>;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali)-già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 827 del 1988-sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. 299/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.