Ordinanza n.1138 del 1988

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ORDINANZA N.1138

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) coordinata con l'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con l'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale del Lavoro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione della Banca Nazionale del Lavoro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che in un giudizio civile vertente tra Banca Nazionale del Lavoro e I.N.P.S., il Pretore di Roma, con ordinanza dell'8 aprile 1987 (r.o. n. 186/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 coordinata con l'art. 4 l. n. 336 del 1970 e con l'art. un. della l. n. 118 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 81 u.c., 97, 2 e 41, terzo comma, in relazione all'art. 53 Cost.;

che si è costituita in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro, deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa denunziata ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, in conseguenza della sentenza n. 123 del 1988 di questa Corte.

Considerato che in effetti la sentenza n. 123 del 1988 ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale concernente il medesimo complesso normativo, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.;

che la presente ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi, mentre il riferimento a parametri costituzionali ulteriori, peraltro non motivato, non vale a mutare sostanzialmente i termini della censura;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), coordinato con l'art 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con l'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, terzo comma, 53, 81, ultimo comma, 97 Cost., sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.