Ordinanza n.1135 del 1988

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ORDINANZA N.1135

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bettocchi Bruno, parte civile nel procedimento contro Fabbri Tonello, ordinanza iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di impugnazione della parte che impugna una sentenza o altro provvedimento per i soli interessi civili debba essere notificato alle altre parti a pena di decadenza entro tre giorni, invece che nei termini previsti dal codice di procedura civile, per la notificazione delle impugnazioni civili>;

considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 930 del 1988 e che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 ottobre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.