SENTENZA N.1131
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1987 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e la Regione autonoma della Valle d'Aosta ed altri, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Martin Maurizio ed altri e di Andrione Mario nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi l'avv. Guido Romanelli per Andrione Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -L'art. 27 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257 (contenente norme per la elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta), prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità e ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino.
Giudicando in primo grado-sulla base di detta norma -di un ricorso proposto per sentire dichiarare decaduti alcuni consiglieri, il giudice a quo rileva che, mentre la legge n. 1257 del 1962 - riproducendo, in sostanza, il sistema allora vigente in sede nazionale-prevede, in tema di contenzioso elettorale, un unico grado di giurisdizione, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 aprile 1981, n. 154, nell'estendere alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario il nuovo contenzioso elettorale amministrativo-introdotto e disciplinato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147-prevedono, in proposito, un doppio grado di giudizio.
Poiché - secondo il giudice remittente - le situazioni regolate dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 e quelle previste dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968 e dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 sono omogenee, la mancata estensione, da parte di queste ultime, della nuova disciplina generale anche alla Valle d'Aosta provocherebbe una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, non potendo considerarsi tale il regime di speciale autonomia di cui gode la Regione.
Per questo-afferma testualmente l'ordinanza di remissione - <la legge 17 febbraio 1968, n. 108 all'art. 19 e la legge 23 aprile 1981, n. 154 all'art. 7 appaiono viziate di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione; di riflesso - ed e ciò che qui interessa - appare viziato l'art. 27 della legge n. 1257/62>.
2.-E' da respingere innanzi tutto l'eccezione di irrilevanza sopravvenuta della questione, prospettata dalla difesa delle parti private, fondata sul sopraggiunto spirare della legislatura consiliare e quindi del conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente nel giudizio a quo. Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale una volta che sia correttamente instaurato, resta insensibile-ai sensi dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte-alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del processo principale (v. per es. sentt. nn. 135 del 1963, 300 del 1984, 88 del 1986, 701 del 1988).
3. -Tuttavia la questione, così come posta, è, per altro verso, inammissibile.
Oggetto diretto dell'impugnazione sono le disposizioni sulla tutela giurisdizionale in materia di ineleggibilità (o incompatibilità) sopravvenuta nelle Regioni a statuto ordinario, che, facendo parte di leggi intese a regolare in modo organico e definito la materia delle elezioni dei Consigli di tali Regioni, non potevano estendere la propria normativa anche alla Valle d'Aosta, per la quale lo statuto speciale prevede l'intervento di una legge (statale) dettata appositamente, per questa Regione.
La impugnativa di norme non applicabili nel giudizio principale ed, oltretutto, contemporanea- mente invocate come tertium comparationis, deve pertanto ritenersi inammissibile.
Del pari inammissibile è anche la censura concernente la norma effettivamente applicabile nel giudizio a quo - e cioè l'art. 27 della l. n. 1257 del 1962 - poiché non è dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata <di riflesso>, ne, in particolare, quale sia il nesso logico intercorrente, secondo il giudice a quo, tra tale censura e quelle formulate a carico delle disposizioni delle successive leggi del 1968 e del 1981.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Torino nei confronti dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale); del l'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e <di riflesso>, dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.