ORDINANZA N.1125
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1988, n. 59 (Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1° aprile 1988, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d. l. 5 marzo 1988, n. 59 (<Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche>) per violazione di vari articoli del suo statuto (8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati in una successiva memoria.
Considerato che il d. l. 5 marzo 1988, n. 59 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d. l. 5 marzo 1988, n. 39 (<Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche>), in riferimento agli artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107 dello Statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché all'art. 77, secondo comma della Costituzione, sollevata dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.