Sentenza n.1117 del 1988

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SENTENZA N.1117

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 3 della legge approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: <Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione>, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione.

Considerato in diritto

Come riferito in narrativa la Regione siciliana, nelle more del giudizio, ha provveduto, con la legge 8 novembre 1988 n. 39, ad eliminare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel ricorso, disponendo la formulazione di una nuova disciplina che si e adeguata integralmente ai contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986, recante <Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private>.

Nella legge regionale n. 39 del 1988 le disposizioni dello schema allegato di cui al punto 6, lett. a), IV alinea, lett. g), III alinea, e di cui al terz'ultimo alinea appaiono, infatti, nella identica formulazione prevista dal citato D.P.C.M., rispettivamente negli artt. 26, comma 5, 33, comma 2, e 39.

Inoltre, le disposizioni di cui al punto 6, lett. a), X alinea, lett. f) e lett. q) dello stesso schema sono state integrate in conformità agli artt. 27, comma 2, 32, ultimo comma, e 36, comma 6, dello stesso D.P.C.M. Infine, la disposizione dell'art. 37 del D.P.C.M.-che era stata omessa nella legge impugnata-risulta ora inserita al quart'ultimo comma dello schema allegato.

La nuova legge regionale, essendosi tempestivamente adeguata ai rilievi contenuti nel ricorso, appare dunque idonea a far cessare la materia del contendere, secondo la concorde richiesta avanzata dalle parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.