SENTENZA N.1117
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 3 della legge approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: <Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione>, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione.
Considerato in diritto
Come riferito in narrativa la Regione siciliana, nelle more del giudizio, ha provveduto, con la legge 8 novembre 1988 n. 39, ad eliminare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel ricorso, disponendo la formulazione di una nuova disciplina che si e adeguata integralmente ai contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986, recante <Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private>.
Nella legge regionale n. 39 del 1988 le disposizioni dello schema allegato di cui al punto 6, lett. a), IV alinea, lett. g), III alinea, e di cui al terz'ultimo alinea appaiono, infatti, nella identica formulazione prevista dal citato D.P.C.M., rispettivamente negli artt. 26, comma 5, 33, comma 2, e 39.
Inoltre, le disposizioni di cui al punto 6, lett. a), X alinea, lett. f) e lett. q) dello stesso schema sono state integrate in conformità agli artt. 27, comma 2, 32, ultimo comma, e 36, comma 6, dello stesso D.P.C.M. Infine, la disposizione dell'art. 37 del D.P.C.M.-che era stata omessa nella legge impugnata-risulta ora inserita al quart'ultimo comma dello schema allegato.
La nuova legge regionale, essendosi tempestivamente adeguata ai rilievi contenuti nel ricorso, appare dunque idonea a far cessare la materia del contendere, secondo la concorde richiesta avanzata dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.