Sentenza n.1110 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.1110

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1987 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Torri Diego ed altri contro Ubbiali Gesualdo e da Cagnoni Isabella ved. Ubbiali contro la s.n.c. Autosalone Torri, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1988;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Considerato in diritto

1.-La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui, richiamando il termine previsto nell'art. 370 c.p.c., entro cui la parte contro la quale e diretto il ricorso principale deve proporre il ricorso incidentale e la decadenza di cui all'art. 333 c.p.c., con cui la sua violazione e sanzionata, non prevede che, se durante la decorrenza di tale termine sopravviene la morte di detta parte, il termine stesso è interrotto e il nuovo termine decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi.

2. - La questione è inammissibile.

La Corte remittente ha escluso l 'applicazione dell'art. 328 , primo comma, c.p.c., che prevede l'interruzione del termine per proporre ricorso principale, in caso di morte, in pendenza dello stesso termine, della parte alla quale sia stata notificata la sentenza, e il rinnovo di tale notificazione.

Ha escluso, altresì, l'applicazione dell'art. 328, ultimo comma, c.p.c., che prevede la proroga del suddetto termine, per l'incompatibilità che sussiste con la natura e la durata del termine per proporre l'impugnazione incidentale; ha ribadito, infine, la inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c. al processo per cassazione.

Ora, sebbene non siano da escludersi le particolari difficoltà che incontrano gli eredi del notificato, nell'esercitare la loro legittimazione all'impugnazione, a causa di un evento loro non imputabile, quale e la morte del de cuius, titolare del diritto di proporre ricorso incidentale, e la non sempre tempestiva conoscenza dell'esistenza del giudizio, si osserva che nel sistema dell'attuale codice di rito il ricorso principale e l'atto che mette in moto il termine nei confronti delle altre parti del processo, legittimate anch'esse a proporre impugnazione contro la stessa sentenza.

In altri termini, la parte che per prima impugna la sentenza determina, con il suo comportamento, la modifica dei termini per le altre parti del processo, in quanto ai termini propri dell'impugnazione principale (artt. 325 e 327) si sostituiscono i termini previsti per le altre impugnazioni che divengono incidentali (artt. 343 e 371 c.p.c.).

Del resto, lo stesso ricorrente, da considerarsi ricorrente incidentale per l'avvenuta proposizione del ricorso principale di un altra parte processuale, avrebbe potuto anch'egli proporre impugnazione autonoma a tutela del suo diritto, anche se non si può del tutto escludere che il suo interesse all'impugnazione possa sorgere dall'avvenuta impugnazione principale.

La coesistenza di più impugnazioni autonome, ammessa dalla giurisprudenza ormai costante, porta poi, in sede di giudizio sulle impugnazioni, alla classificazione come principale dell'impugnazione di data anteriore e di <incidentali> delle altre impugnazioni di data successiva.

E', comunque, di peculiare evidenza, e la stessa Corte remittente lo ha notato, che occorre una nuova e specifica disciplina normativa che, inserita nel sistema del codice di rito, ponga rimedio alla diversità di trattamento che attualmente riceve il ricorrente incidentale rispetto al ricorrente principale, nei casi in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., tra cui la morte dello stesso ricorrente incidentale, ed appresti, tra i vari meccanismi possibili, quello ritenuto più idoneo a superare le difficoltà in cui possono trovarsi gli eredi, in modo che, con eguale trattamento, sia ad essi garantita la piena tutela del diritto di cui sono divenuti titolari per la morte del de cuius.

Una sentenza additiva o manipolativa di questa Corte, invocata dalla Corte remittente, non può sopperire alla riscontrata lacuna normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.