Sentenza n.1109 del 1988

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SENTENZA N.1109

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra La Cavalla Antonio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/I ss. dell'anno 1988;

visti gli atti di costituzione di La Cavalla e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Considerato in diritto

1.-Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, nelle parti in cui non prevedono l'integrazione al minimo delle pensioni supplementari nei casi nei quali la contribuzione, complessivamente versata o accreditata, sia divenuta sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione autonoma in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di età. Risulterebbero violati: l'art. 3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe tra pensionati che possono avere l'integrazione e pensionati che non la possono ottenere, e l'art. 38 Cost. in quanto la prestazione erogata risulterebbe inadeguata alle necessita del sostentamento dell'assicurato e alle sue esigenze vitali.

La questione non è fondata.

All'assicurato che abbia maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti dalle norme di previsione spetta la pensione autonoma. Invece, la pensione supplementare (art. 5, legge 12 agosto 1962, n. 1338) e erogata all'assicurato al quale sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un regime di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti la esclusione o l'esonero, allorché abbia raggiunto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia o sia stato riconosciuto invalido ex art. 10 del d.l. n. 636 del 1939, qualunque sia il numero e l'entità dei contributi versati o accreditati.

I contributi che eventualmente il pensionato continua a versare successivamente alla concessione della pensione supplementare danno diritto a supplementi di pensione nella misura stabilita dall'art. 4 della legge in esame.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato. Qualora l'assicurato muoia prima di avere ottenuto la pensione supplementare, i suoi eredi possono ottenere la pensione supplementare indiretta, da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta, che sarebbe spettata al dante causa, così anche per i supplementi.

In base all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), il calcolo della pensione supplementare avviene in forma retributiva, con le stesse norme previste per la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, fatta eccezione per l'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La dinamica di detta pensione è, quindi, identica a quella della pensione autonoma, sia per quanto attiene alla liquidazione, sia al supplemento per i contributi versati successivamente alla liquidazione della pensione (combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. n. 488 del 1968, e art. 7 della legge n. 155 del 1981), sia al divieto dello ius variandi costituito dal principio delle preclusioni alternative, atteso il carattere di unitarietà e complessità del rapporto giuridico previdenziale, sia, infine, alla perequazione automatica delle pensioni (art. 21, legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria 1984>).

Ma la pensione supplementare rimane un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto, sia pure nel minimo, i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. E può dirsi, in un certo senso, un trattamento di favore in quanto per ottenerla sono sufficienti contributi di qualunque entità, che altrimenti l'assicurato che ha già raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia rischierebbe di perdere, se attendesse di raggiungere anche il necessario requisito di contribuzione.

Trattandosi di prestazione avente una propria specificità, non ne è consentita la trasformazione in altra, quale, ad esempio, la pensione di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo.

L'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione, da luogo solo a supplementi della pensione già liquidata.

La differenza esistente tra i due trattamenti pensionistici rende razionale e giustificata la diversità delle rispettive discipline.

E non sussiste, quindi, la denunciata violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

Spetta al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, con ordinamenti che meglio si adeguino alle loro particolarità, in considerazione anche dei mezzi finanziari disponibili.

Egualmente alla discrezionalità del legislatore e affidata la valutazione in concreto della diversa intensità del bisogno col relativo apprestamento dei mezzi di superamento, in relazione al contesto sociale e culturale del momento, secondo le disponibilità del bilancio. Il suo operato si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale se non sussiste la manifesta irrazionalità della normativa dettata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e delle successive modificazioni, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.