ORDINANZA N.1099
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a ss. dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera del giudice istruttore esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il profilo che la concessione della misura cautelare (sequestro conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed lascia il sequestrato in posizione processuale più debole rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e la sua definizione con sentenza passata in giudicato;
che, secondo il giudice a quo, i dubbi di costituzionalità della norma non risiedono nell'istituto della cauzione ma nel subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della cauzione stessa, inibendosi al giudice istruttore ogni valutazione del e del riscontrati nell'ordinanza o decreto presidenziale, e quindi ogni forma di controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario consentito al giudice istruttore ex artt. 648 e 645 c.p.c. in tema d'opposizione a decreto ingiuntivo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile;
Considerato che il giudice a quo in sostanza chiede che, attraverso l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema processuale un nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di convalida del sequestro conservativo, preveda l'attribuzione al giudice istruttore o ad altra autorità giudiziaria di autonomi poteri di valutazione dei presupposti che legittimarono l'autorizzazione, , al sequestro stesso;
che tutto ciò comporta ampie scelte discrezionali, che competono esclusivamente al legislatore;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13/12/88.