ORDINANZA N.1094
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio 1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al , anziché al
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.
Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta ordinanza e intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo PSAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13/12/88.