Ordinanza n. 1093 del 1988

ORDINANZA N.1093

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Marraccini Fulvio, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Marraccini Fulvio, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in data 12 gennaio 1988 (r.o. n. 113/1988), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che-secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale (

sentt. nn. 88/1982 e 247/1983) - il giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale, l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità difensive offerte dal processo tributario;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte, con la

sentenza n. 89 del 1982, decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;

che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del giudizio a quo, così impedendo a questa Corte di identificare, a tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di verificarne l'effettiva rilevanza;

che pertanto la questione, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 113 del 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.