Ordinanza n. 1090 del 1988

ORDINANZA N.1090

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che con

sentenza n. 300 del 1983 è già stata dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art . 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;

che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie deve essere posta a carico dell'intera collettività (v.

sentenza n. 139 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre 1987.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.