Ordinanza n. 1084 del 1988

ORDINANZA N.1084

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Morotti Margherita e Vinci Emanuela, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima Serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Dell'Arte Grazia e Giuffrida Francesco, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con due ordinanze emesse, rispettivamente, in data 22 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata, creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che identica questione, sollevata dal medesimo giudice- seppure con riferimento al solo art. 14-è stata dichiarata manifestamente inammissibile con

ordinanza n. 1048 del 1988, ivi rilevandosi come l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Acireale con le ordinanze di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/12/88.