ORDINANZA N.1082
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Raffaele e S.n.c. Cove di Cozzolino e Vecchione in persona dell'Amministratore Cozzolino Sergio, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima Serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 25 maggio 1984 aveva sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limitano l'esercizio del diritto di recesso per il locatore d'immobile adibito ad albergo, pensione o locanda;
che con
ordinanza del 23 gennaio 1986, n. 27, questa Corte disponeva la restituzione degli atti in relazione alla sopravvenuta emanazione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118;
che il medesimo giudice, tuttavia, con ordinanza emessa il 23 settembre 1987, ha sollevato nuovamente la stessa questione, ritenendola comunque rilevante alla stregua della sentenza n. 109 del 1986 (rectius
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione (
ord. n. 63 del 14 gennaio 1988), in quanto le disposizioni impugnate, nel limitare le possibilità di recesso del locatore, trovano razionale giustificazione nella peculiare disciplina di cui, anche nel previgente regime vincolistico, le locazioni d'immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda hanno costantemente goduto in conseguenza della più penetrante tutela assicurata alle attività ricettive rispetto agli altri usi, diversi da quelli abitativi;
che il giudice a quo, riportandosi, per relationem, alle motivazioni della precedente ordinanza, non aggiunge argomenti nuovi in confronto a quelli addotti a suo tempo, risultando inconferente il richiamo alla
sentenza n. 108 del 1986 in virtù della quale è venuta meno la protrazione coattiva prevista dalla normativa della legge 5 aprile 1985, n. 118 dichiarata illegittima, così ripristinandosi l'originario disegno della legge n. 392 del 1978.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 06/12/88.