ORDINANZA N.1081
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il l0 ottobre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Maria e Micci Michele, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la separazione della dote promosso nei confronti del marito dalla parte attrice (la quale aveva rinunziato alla domanda di addebito a quest'ultimo della separazione personale), il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile (nella formulazione anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151), nella specie applicabile per effetto della norma transitoria di cui all'art. 227 della citata legge;
che, a parere del giudice a quo, l'impugnata disposizione, con il permettere la separazione della dote soltanto nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito, realizzerebbe un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.
Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata illegittima da questa Corte con la
sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;
che, pertanto, la questione è inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, già dichiarato illegittimo con
sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 06/12/88.