Ordinanza n. 1080 del 1988

ORDINANZA N.1080

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ()), e dell'art. 657 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il l8 febbraio l988 dal Pretore di Cortina d'Ampezzo nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione provinciale di Venezia e Barbato Elia, iscritta al n. 151 del registro ordinanze l988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima Serie speciale, dell'anno l988.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di Venezia e di Barbato Elia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, promosso dall'Amministrazione provinciale di Venezia, nei confronti dell'ex custode di una colonia alpina, per il rilascio di un immobile ad essa adiacente, il Pretore di Cortina d'Ampezzo, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorche il locatore sia la pubblica Amministrazione;

che il giudice a quo ritiene che il principio d'imparzialità debba garantire tutti i soggetti che vengono in contatto con la pubblica Amministrazione, onde quest'ultima, al fine di rendere possibile il controllo del rispetto di detto principio, sarebbe tenuta a motivare tutti i provvedimenti;

che si sono costituite entrambe le parti, rispettivamente riservando il convenuto le proprie conclusioni ad una successiva memoria ed insistendo per la declaratoria d'inammissibilita, o, in subordine, d'infondatezza, l'Amministrazione intimante, la quale ha altresì depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio;

che e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza.

Considerato che questa Corte ha già rilevato (

sent. n. 252 del 1983) come la formulazione dell'art. 657 del codice di procedura civile, ove la si legga in termini di omessa previsione di una giusta causa per la risoluzione-alla scadenza - della locazione, risulti del tutto coerente con l'inesistenza sul piano sostanziale di una corrispondente situazione soggettiva;

che in particolare, nella citata decisione, è stata esclusa la fondatezza della tesi che vorrebbe trasformare la proprietà privata in una funzione pubblica, osservandosi come sia proprio del ;

che, a riguardo, la scelta per una durata minima, ma pur sempre definita, della locazione, si inserisce nella organica disciplina positiva che regola tale rapporto, correlandosi con il complessivo quadro normativo;

che, quindi, sarebbe irrazionalmente discriminatoria l'imposizione di un contratto a tempo indeterminato soltanto al locatore- pubblica Amministrazione, mentre la prospettata previsione di un obbligo di motivazione anche degli atti compiuti iure privatorum, dalla stessa, verrebbe altresì a contrastare sia con i criteri che regolano l'azione di quest'ultima, sia con il principio generale dell'irrilevanza dei motivi nel negozio giuridico;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ()), e dell'art. 657 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/12/88.