ORDINANZA N.1077
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (), convertito con l. 27 novembre 1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Ditta Mantovani Otello e Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Burro delle Alpi e Ministero della Sanità ed altro iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Padovani Remo ed altri quale successore nella lite di Mantovani Otello nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che-nel corso di due procedimenti concernenti analogamente l'istanza di restituzione di somme ritenute indebitamente percette dalla Amministrazione delle finanze, a titolo di diritti di visita sanitaria e di servizi amministrativi per importazioni di merci da paesi della CEE - il Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (), convertito in l. 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che, secondo l'autorità rimettente, la sottoposizione del rimborso delle imposte a limiti ed oneri previsti nella norma impugnata porrebbe in situazione ingiustificatamente deteriore il contribuente e confliggerebbe perciò con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa in giudizio;
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile;
che la richiesta dichiarazione di inammissibilità veniva ribadita in una memoria depositata in prossimità della discussione in camera di consiglio.
Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno, quindi, riuniti;
che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con
sentenza n. 113 del 1985 e da ultimo con ordinanza n. 139 del 1988;
che nella predetta sentenza si è osservato che il diritto degli importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti trova la propria disciplina nel diritto comunitario, comprendente anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia;
che, conseguentemente, la proposta questione rientra nell'ambito di operatività della normativa comunitaria, la quale prevale, ove contrastante, sulla censurata disposizione della legge nazionale;
che nelle ordinanze di remissione non sono stati dedotti profili sostanzialmente nuovi rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perché e stata impugnata una normativa (quella nazionale) che non è applicabile nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA,. REDATTORE
Depositata in cancelleria il 06/12/88.