ORDINANZA N.1068
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20.5.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 16.12.1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a ss. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11.10.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli <con motivazione disciplinare>, senza previa contestazione dell'addebito e audizione a difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella <parte in cui esclude l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con meno di sedici dipendenti>.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a) se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b) se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo-senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione speciale limitatrice dei licenziamenti-richiami espressamente in tema di licenziamenti <per mancanze> le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del lavoratore;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.
Francesco SAJA - Luigi MENGONI
Depositata in cancelleria il 06/12/88.