SENTENZA N.1064
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10.1l.1987 dal Pretore di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Signorini Alberto e Corti Diego, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 3/1a Serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 15.10.1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Girella Gino e Monaco Lorenzo, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 22/1a Serie speciale dell'anno 1988.
Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del Pretore di Morbegno (R.O. n. 9/1988) e del Tribunale di Catania (R.O. n. 200 del 1988) denunciano, con motivazioni in parte analoghe, l'illegittimità costituzionale, la prima in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., la seconda in riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, recante <Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri>. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica decisione.
2. - L'art. 15 della legge n. 144 del 1949, nella parte in cui dispone che sulle somme dovute e non pagate - a titolo di compenso per le prestazioni professionali dei geometri - dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, e oggetto di due distinte censure.
La norma si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato trattamento, per lo più di maggior favore, riservato ai geometri: - nei confronti della generalità dei creditori di somme di danaro, cui vengono riconosciuti gli interessi moratori, nella misura del cinque per cento, ai sensi degli artt. 1224, 1284 c.c.; - nei confronti delle altre categorie di lavoratori autonomi; b) con gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto accorda all'<attività professionale> considerata una tutela irrazionalmente differenziata rispetto ad altre (parametro invocato dal solo Pretore di Morbegno).
3. - Le questioni sollevate non sono fondate.
La denuncia di incostituzionalità non e diretta, come nella generalità dei casi, alla estensione di una disciplina più favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor favore ma, al contrario, al fine, meramente caducatorio, di dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, invocata dalla parte, con conseguente espansione dell'ambito di applicazione di una disciplina, di minor favore, che si assume quale regola della generalità delle ipotesi.
4. - In tale quadro vengono, in primo luogo, posti a confronto il credito del geometra con la generalità dei crediti di somme di denaro sui quali la misura degli interessi moratori e fissata dagli artt. 1224 e 1284 c.c. nella misura del cinque per cento.
Tale prospettazione, ponendo sullo stesso piano due categorie di crediti, trascura di considerare che l'ordinamento riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito, sicché l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito <professionale> potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformemente regolate.
Nel caso in esame è evidente la reale differenza delle situazioni che sono, rispettivamente, a base dei crediti relativi a compensi per prestazioni professionali e della generalità dei crediti.
5.-Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla lamentata disparità di trattamento fra credito del geometra e credito di ogni altro lavoratore autonomo.
La omogeneità di situazioni su cui si fondano i rilievi dei giudici a quibus discende dalla identità di qualificazione della ipotesi discriminata rispetto alla generalitèà dei rapporti di lavoro autonomo.
Ma una siffatta qualificazione, che fa evidente riferimento al Titolo III (Del lavoro autonomo) del quinto libro del codice civile, prescinde dalle diversità socio-economiche che in concreto intercorrono tra lavoro autonomo dei liberi professionisti ed altre forme di lavoro autonomo. Diversità, le quali, nell'ambito di un tipo di rapporto qualificato in via generale dall'autonomia, trovano riconoscimento, anche in ragione del grado della medesima, nello stesso codice civile (cfr. la disciplina dettata dal capo II del menzionato titolo III in tema di professioni intellettuali e particolarmente in tema di determinazione del compenso: art. 2233).
6. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 144 del 1949 e prospettata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. in quanto, in tema di liquidazione del danno da ritardato adempimento della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo, la norma impugnata largirebbe ai geometri una tutela irrazionalmente differenziata rispetto a quella riconosciuta agli esercenti altre libere professioni.
Poiché non sono indicati dal giudice a quo motivi riferibili a una violazione dell'art. 35 Cost. al di fuori della denunciata differenziazione, è questa che occorre esaminare.
Al proposito conviene ricordare che, per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza, e necessario che il tertium comparationis risponda ad un principio o ad una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio.
Nel caso occorrerebbe, cioè, che nell'ordinamento fosse rinvenibile una disciplina di carattere generale volta ad attribuire ai professionisti diversi dai geometri un trattamento non privilegiato in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento dei compensi professionali, disciplina rispetto alla quale quella dettata per i geometri costituisse un isolato, ingiustificabile privilegio.
Senonché siffatto presupposto non ricorre. Ed invero, a parte che nell'ordinamento non è sancito un trattamento uniforme relativamente ai crediti in parola, in ogni caso è addirittura previsto per più categorie di liberi professionisti diverse dalla categoria dei geometri, relativamente ai crediti stessi, un trattamento privilegiato analogo a quello fatto alla detta categoria. Al riguardo può rilevarsi che, per gli ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone, all'art. 9, ultimo comma, che, come per i compensi dei geometri, <sulle somme dovute e non pagate decorrono > <gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia>; per gli avvocati e procuratori, la tariffa in materia stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982 prevede, all'ultimo capoverso, che <in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973>; per i dottori commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, all'art. 3, comma terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309, riconosce su indennità e onorari del professionista <oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533>.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (<Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri>), in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Morbegno e dal Tribunale di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.
Francesco SAJA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 06/12/88.