Ordinanza n. 1057 del 1988

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ORDINANZA N.1057

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 5.1l.1987 dal Tribunale di Agrigento sul ricorso proposto da Borsellino Mario ed altra, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1a ss. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore Prof. Luigi Mengoni.

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 390 e 397 cod. civ., in considerazione della disparità di trattamento riservata ai minori ultrasedicenni non coniugati rispetto a quelli che contraggono matrimonio, essendo concessa soltanto ai secondi, e non anche ai primi, la possibilità - in base all'emancipazione collegata ope iuris al matrimonio - di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale;

che tale disparità, ad avviso del giudice remittente, risulta ancora più evidente ove si consideri che l'emancipazione di diritto non viene meno qualora il matrimonio sia annullato per una causa diversa dall'età oppure ne sopravvenga lo scioglimento;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che l'emancipazione di diritto ha uno specifico fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilità dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei genitori o alla tutela;

che, in questo senso, diametralmente opposta e la posizione del minore ultrasedicenne non coniugato, onde l'esclusione nei suoi confronti della possibilità di emancipazione per provvedimento del giudice è una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo censurabile alla stregua del principio di cui all'art. 3 Cost., l'emancipazione giudiziale essendo un istituto (soppresso dalla legge n. 39 del 1975) diverso dall'emancipazione di diritto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.