Ordinanza n. 1055 del 1988

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ORDINANZA N.1055

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con ordinanze emesse il 24 dicembre 1987 (n. ordinanze) e il 19 gennaio 1988 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Gravina in Puglia, iscritte rispettivamente ai nn. 30, 31, 80, 81 e 82 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 12/prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia, in persona del vice pretore onorario avv. Temistocle Gurrado, ha sollevato, con cinque ordinanze di identico contenuto emesse due il 24 dicembre 1987 e tre il 19 gennaio 1988 nel corso di altrettanti procedimenti civili, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost. (<estesa, ove occorra, al combinato disposto del primo comma della stessa norma e dell'art. 38 dello stesso r.d.>);

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo la quale <i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine>-limita, fino ad annullarla, la potestà giurisdizionale del vice pretore onorario perché lo priva di ogni autonomia, subordina il suo operato ad assurde condizioni che potrebbero anche non realizzarsi mai, lo esclude dal novero dei giudici perché gli nega ogni possibilità di coadiuvare il titolare dell'ufficio: è così in evidente contrasto con l'art. 106, secondo comma, della Costituzione, che prevede la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi con atti identici, conclude per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, pur prescindendo dal rilievo che la asserita limitazione della potestà giurisdizionale dei vice pretori non trova riscontro nella concreta applicazione della norma censurata (la quale, del resto, già contiene la riserva di un <di regola>), è decisivo osservare che l'invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Mauro FERRIO

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.