Ordinanza n. 1054 del 1988

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ORDINANZA N.1054

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (<Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile>) promosso con ordinanza emessa l' ll gennaio 1988 dal Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell'anno 1988.

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11 gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222 (<Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile>) in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di inabilita non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda, successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non compiuto l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilita ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che impone di assicurare comunque ai lavoratori <mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità>;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato che la norma denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;

che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata rende la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (<Revisione della disciplina della invalidità pensionabile>), perché già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988, (questione sollevata dal Pretore di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.