ORDINANZA N.1053
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (<Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270>), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Bosa Nicolino contro Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che il TAR della Toscana con ordinanza emessa in data 16 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (<Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1 982, n. 270>) con riferimento all 'art . 3 Cost;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui richiedendo espressamente, tra i requisiti per l'immissione in ruolo del personale insegnante, la nomina annuale conferita dal Provveditore agli studi, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione ai quegli insegnanti esclusi in quanto nominati con provvedimento del Capo di istituto, attesa la sostanziale identità di situazioni in cui si trovano entrambe le categorie di docenti;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 282 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 634 del 1987;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili ulteriori o diversi da quelli già in precedenza esaminati da questa Corte;
Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 6 luglio 1984, n. 326 (<Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270>), sollevata in riferimento all 'art . 3 Cost. dal TAR Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30/11/88.