ORDINANZA N.1050
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (<Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati>), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giàcobbe Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima Serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza introdotto dai ricorrenti, ex magistrati, per ottenere l'esecuzione del giudicato che aveva statuito l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere loro alcuni benefici economici, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948;
che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel sancire l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e nel comminare l'inefficacia ai provvedimenti giudiziali non passati in giudicato alla stessa data: 1) pregiudica la possibilità di veder eseguito l'ordine emesso dal giudice naturale; 2) si pone in contrasto con il diritto di agire in giudizio; 3) sottrae le controversie alla cognizione di qualsiasi giudice; 4) lede le prerogative giurisdizionali del giudice amministrativo; 5) preclude alla Corte costituzionale di esercitare il proprio sindacato in quanto non consente che essa venga investita delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.
Considerato che la norma impugnata é stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 123 del 7 aprile 1987;
che, pertanto, la questione é inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (<Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati>) - già dichiarato illegittimo con sentenza n. 123 del 1987 - sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe in relazione agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.
Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30/11/88.