Ordinanza n. 1049 del 1988

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ORDINANZA N.1049

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (<Norme sui contratti agrari>), pro mosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1987 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Cortese Maria Rosa ed altra e Cortese Giuseppina ed altra, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la concessione di un sequestro giudiziario, il Tribunale di Casale Monferrato, con ordinanza emessa il 20 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui dispone che, in caso di morte del proprietario del fondo rustico coltivato direttamente, gli eredi coltivatori hanno diritto di continuare la conduzione e la coltivazione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi.

Considerato che identica questione é già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988;

che il giudice a quo non aggiunge profili nuovi od ulteriori rispetto a quelli a suo tempo già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (<Norme sui contratti agrari>), sollevata in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.