Sentenza n. 1043 del 1988

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SENTENZA N.1043

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 18 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 25 settembre 1987 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 301186/86 del Ministero delle finanze comunicata in allegato alla lettera prot. n. 28816 in data 8 luglio 1987 dell'Intendenza di finanza di Palermo avente ad oggetto: <Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del marchio -Capo VIII-Capitolo 2001 del quadro di classificazione delle entrate dello Stato>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.1. - L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) dispone la spettanza alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio, fatta eccezione di talune specificamente e tassativamente elencate.

1.2. - Per i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dovuti ai sensi del relativo testo unico (r.d. 23 agosto 1890, n. 7088) il Ministero delle finanze, trattandosi di attività svolta dagli Ispettori metrici, ha ravvisato la competenza statale nello svolgimento del servizio, con la connessa spettanza dei relativi introiti. In conseguenza, ha disposto il recupero al bilancio dello Stato di quanto, per il menzionato titolo, riscosso.

1.3. - La Regione, mediante il conflitto in esame, contesta le determinazioni ministeriali ravvisando pacifico trattarsi nella specie di riscossione di una tassa, di conseguente appartenenza, considerata la puntuale statuizione della normativa (supra l.1), della Regione medesima.

2.1. - Le doglianze sono fondate.

Ai proventi per la verificazione dei pesi e delle misure é comunemente riconosciuta la connotazione di tassa, considerandosene l'utilità e l'interesse anche per il singolo operatore; trattasi, infatti, di certificazioni - fra le quali la verifica in parola sicuramente rientra - volte a tutelare, anche sul piano penale che ne persegue la contraffazione, la fede pubblica.

2.2. - Proprio per l'amplissima accezione dei tributi il cui ammontare spetta alla Regione, non han pregio, pertanto, le deduzioni dell'Avvocatura, la dove, pur non contrastandosi la natura di tassa del cespite in parola, lo si assume attribuibile all'erario statale, sol perché attinente a un servizio che viene espletato dagli organi dello Stato.

2.3. - Neppure é conferente, ai fini di una differente soluzione, sul versante della gestione, l'inserimento del cespite fra le poste d'entrata extratributarie (Titolo II). A parte la tendenza a rendere vieppiù contigui, per evidenti esigenze contabili globali, i rapporti, nel prelievo delle risorse, tra le allocazioni di bilancio e le sottostanti <verità> d'ordine economico, appare indubbia la mera strumentalità del bilancio rispetto alle molteplici antecedenti normative che lo concernono e alle quali dev' essere fatto riferimento per ogni individuazione sostantiva.

3. - Va così esclusa l'attribuzione allo Stato degli introiti di cui trattasi, con i conseguenziali provvedimenti sugli inerenti atti che, in concreto, risultano assunti e che devono, pertanto, essere annullati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato disporre il recupero delle somme riscosse in Sicilia a titolo di pagamento dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure; ed, in conseguenza, annulla la nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) n. 301186/86 del 3 aprile 1987, avente per oggetto <Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure>, nonché la successiva nota dell'Intendenza di finanza di Palermo dell'8 luglio 1987, n. 28816, di uguale oggetto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.