Sentenza n. 1042 del 1988

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SENTENZA N.1042

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna n. 131 del 13.l.1988 a seguito di riapprovazione della legge regionale n. 101/87 concernente <Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2.2.1988, depositato in cancelleria il 12.2.1988 successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 25.10.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

Considerato in diritto

 

1. - L'articolo unico della legge 13 gennaio 1988 n. 131 della Regione Emilia-Romagna, sostitutivo dell'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1979 sulla <tutela della salute nei luoghi di lavoro>, obbliga i datori di lavoro a provvedere alle visite mediche preventive e periodiche obbligatorie, previste dall'art. 33 del d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 (<Norme generali per l'igiene del lavoro>), <tramite le Unita sanitarie locali>, qualora <nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i lavoratori lo richiedano mediante le proprie rappresentanze> (secondo comma), e stabilisce altresì l'obbligo delle U.S.L. di eseguire gli accertamenti sanitari richiesti dal datore di lavoro (terzo comma). Segue la previsione di specifici obblighi reciproci di informazione tra le U.S.L. e i medici incaricati di effettuare gli accertamenti, nonché di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro verso le U.S.L. Infine i comma settimo, ottavo e nono prevedono l'adozione, da parte della giunta regionale, di schemi di convenzione rispettivamente tra Unita sanitaria locale e datori di lavoro, per fissare le modalità tecnico-organizzative dei detti accertamenti e gli oneri finanziari a carico dell'imprenditore, e tra Unità sanitaria locale e medici liberi professionisti <da stipulare nel caso in cui il competente servizio della U.S.L. non possa corrispondere alle richieste pervenute mediante medici a rapporto di impiego da essa dipendenti>.

Il Governo della Repubblica ha impugnato questa legge chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale < per indebita interferenza con la normativa nazionale > di cui agli artt. 4, 5 e 33 del d.p.r. 303 del 1956, in contrasto con gli artt. 4 n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge n. 833 del 1978, ai sensi dei quali la disciplina generale relativa all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e riservata allo Stato al fine di <assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale>.

2. - Il ricorso é fondato.

A parte ogni considerazione di merito, che in questa sede non può trovare ingresso, é innegabile che la legge regionale impugnata non si limita a interpretare, specificandone le modalità organizzative ed esecutive, la disciplina statale nella materia de qua, bensì la modifica incisivamente, creando per la Regione Emilia-Romagna condizioni e modi difformi di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In presenza della richiesta dei lavoratori, prevista nel secondo comma, il datore di lavoro viene privato della facoltà, attribuitagli dall'art. 33 del d.p.r. n. 303 del 1956, di scegliere <un medico competente> per l'adempimento dell'obbligo di sottoporre a visite mediche preventive e periodiche i lavoratori addetti a lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive. Ne si può dire che il potere attribuito ai lavoratori, mediante le loro rappresentanze, di obbligare il datore a far eseguire le visite mediche <tramite l'Unita sanitaria locale> si giustifica <nel l'ambito delle facoltà di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970>. La norma dello statuto dei lavoratori attribuisce ai lavoratori un potere collettivo di controllo (anche mediante la promozione di azioni giudiziarie) dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge al datore per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non anche un potere di comando costitutivo di nuovi obblighi.

3. - La difesa della resistente obietta che la legge di cui si controverte si é limitata ad adeguare la normativa sostanziale e organizzativa della Regione allo stato della legislazione nazionale così come acclarato dalla sentenza 21 aprile 1986 n. 2729 della Corte di cassazione, Sezione lavoro, secondo la quale <l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e l'art. 14, terzo comma, lett. f della legge n. 833 del 1978 hanno abrogato ogni contraria disposizione sopprimendo la possibilità per il medico scelto dal datore di lavoro di eseguire sui lavoratori gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 33 del d.p.r. n. 303 del 1956>.

L'obiezione non e producente per una duplice ragione. Anzitutto altro e l'efficacia della sentenza, e altro l'efficacia della legge. In secondo luogo, se fosse vera la premessa da cui muove la difesa della resistente, che il diritto statale nella materia regolata dall'art. 33 del d.p.r. n. 303 del 1956 si e evoluto nei termini indicati dalla sentenza n. 2729 della Cassazione civile, la legge regionale di cui é causa risulterebbe pur sempre contrastante con la legislazione nazionale, e quindi invasiva delle competenze riservate allo Stato, per la ragione inversa a quella lamentata dall'Avvocatura dello Stato: cioè perché, mentre, secondo quella che in ipotesi sarebbe la legge dello Stato, gli accertamenti sanitari obbligatori in discorso devono incondizionatamente essere sempre affidati alle Unità sanitarie locali, la legge regionale impugnata ripristina invece, nel primo comma, la facoltà del datore di lavoro di effettuarli mediante il medico di fabbrica se e fino a quando le rappresentanze dei lavoratori previste dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970 non chiedano l'intervento alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988 n. 131 (<Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori: Modificazione della legge regionale 22 ottobre 1979 n. 33>).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.