ORDINANZA N.1038
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Teramo sul ricorso proposto da CAPUANI Gino contro l'Ufficio provinciale IVA di Teramo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento dei Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 47 del 1988), su ricorso proposto da Capuani Gino contro l'Ufficio Provinciale IVA di Teramo, la Commissione tributaria di primo grado di Teramo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.);
che con avvisi di accertamento in data 18 marzo 1986 l'Ufficio provinciale IVA di Teramo contestava al Capuani, tra l'altro, la mancata tenuta dei libri contabili e la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni dal 1982 al 1984;
che il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Teramo, lamentando di non essere stato ammesso ad alcuna detrazione d'imposta, essendosi proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;
che la Commissione tributaria dopo aver rilevato che l'art. 55 ammette in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili, risultanti dalle liquidazioni mensili o trimestrali, osserva che detta norma - nel precludere, in assenza delle liquidazioni periodiche, la detraibilità delle imposte pagate, risultanti, come nella specie, da fatture regolarmente tenute ma non registrate-viola il principio della legge delega n. 825 del 1971, che ammette la detraibilità dell'IVA assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi (art. 5 n. 6);
che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto l'inammissibilità o, comunque, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale innanzi indicata.
Considerato che, come già affermato (ord. n. 108 del 1988), l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente;
che la questione si prospetta, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/10/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15/11/88.