Ordinanza n. 1037 del 1988

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ORDINANZA N.1037

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 230 bis del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23.6.1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.I.L. contro Conti Enza, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1a Serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 23 giugno 1987 nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. nei confronti di Enza Conti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone in detto articolo elencate anche quando prestano la loro opera manuale nell'ambito di una impresa familiare ed al relativo rapporto -non inquadrabile tra quelli di lavoro subordinato ne tra quelli di natura societaria - vada applicata la disciplina residuale prevista dall'art. 230 bis c.c.;

che si é costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in persona del suo Presidente pro-tempore.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 476 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2;

che pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione é divenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera assimilata ai sensi del precedente n. 2, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 476 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/10/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 15/11/88.